231, un’opportunità per le aziende italiane

Il decreto legge 231, “responsabilità amministrativa delle società”, è in vigore in Italia dal 2001.
Da allora molte aziende hanno ottemperato alle sue prescrizioni ma molte ne restano ancora che non l’hanno fatto. E ancora, anche tra i “virtuosi” non sono numerose quelle che sono state in grado di cogliere le opportunità che l’applicazione del decreto offre.
Peccato, perché adeguarsi al d.lgs. 231, che, va ricordato, non è un obbligo di legge, comporta certamente dei costi ma anche certamente dei benefici, talvolta difficili da vedere ma spesso anche tangibili, non trascurabili: recuperi di efficienza nei processi, vantaggi reputazionali, miglioramento del merito di credito.
Il decreto, infatti, attribuisce anche alle società una responsabilità per reati di natura penale, che non sostituisce quella individuale degli amministratori, ma a questa si aggiunge e prevede sanzioni amministrative, anche gravi, se le società commettono alcuni, ben definiti, reati riepilogati in un “catalogo”.
Tale responsabilità è attribuita se il reato è commesso dai cosiddetti soggetti “apicali”; e, in generale, tutti coloro che a questi sono sottoposti e ne seguono le indicazioni: il management, i procuratori ma anche consulenti e partner; inoltre il reato deve aver generato un beneficio economico o un vantaggio per la società.
Le fattispecie di reato “231” sono andate via via aumentando dal 2001 a oggi e, in sintesi, le principali riguardano i reati contro l’ambiente, quelli legati alla sicurezza sul lavoro, alla corruzione e concussione di pubblici ufficiali, a quelli sul diritto d’autore e alla contraffazione, quelli di riciclaggio e “auto-riciclaggio” e, ultima in ordine di tempo, anche la legge sul caporalato ha un risvolto 231.
La normativa però prevede che la società possa essere considerata “indenne” dall’attribuzione di responsabilità, o almeno veder ridotte le conseguenze sanzionatorie dell’illecito commesso, se ha predisposto ed efficacemente attuato alcune misure preventive.
Il pilastro della prevenzione sta nell’adozione di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Modello” che è un protocollo di prevenzione, un documento che riporta l’analisi dei processi ritenuti sensibili nei confronti dei reati “231” cui quella particolare azienda può essere esposta e indica le misure di controllo che la società ha messo in atto per prevenirne la commissione.
Inoltre la società deve dotarsi di un presidio organizzativo di controllo che garantisca l’adeguatezza del Modello e la consistenza e attuazione delle misure definite: dovrà quindi nominare un Organismo di Vigilanza, il cui compito sarà, appunto, quello di vigilare sull’efficacia del modello e sui sistemi di controllo disposti dalla società.
Fin qui, in sintesi, la teoria ma quali sono i benefici per l’azienda nell’ottemperare al d.lgs. 231 ?
È utile dotarsi di un Modello e di un organismo di vigilanza? Certamente sì.
Innanzitutto per evitare, o almeno mitigare, l’attribuzione di responsabilità e soprattutto evitare o ridurre le sanzioni.
Ad esempio in tema di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) se il modello è coerente con i principi della certificazione OHSAS esso è considerato di per sé conforme alla legge e adatto quindi a presumere che l’azienda non sia responsabile nel caso malaugurato d’incidente sul lavoro, o, almeno, a ridurre drasticamente le sanzioni che in quest’ambito possono arrivare fino a 1,5 mio € e, nei casi più gravi, possono comportare la chiusura degli impianti o la sospensione dell’attività.
Dunque meglio prevenire che curare.
Preme sottolineare un altro aspetto, altrettanto se non più importante, perché un’azienda debba dotarsi di un Modello adeguato ed efficace e nominare un Organismo di Vigilanza.
L’analisi dei processi cosiddetti “sensibili” della società, propedeutica alla redazione del modello, altro non è che un’analisi dei principali rischi imprenditoriali e la definizione delle misure per il loro contenimento/eliminazione, una sorta di assicurazione all risks.
L’attuarsi di tali misure genera un irrobustimento del sistema di controllo interno e l’attuazione di misure organizzative e preventive consente recuperi di costi e di efficienza.
Pensiamo all’adeguamento alle norme in tema di antiriciclaggio che obbligano a un’accurata e adeguata verifica della clientela.
Burocrazia certamente, ma anche attenzione all’analisi del merito del credito con conseguente miglioramento del portafoglio e riduzione dei casi d’insolvenza e dei costi associati.
Adeguarsi al d.lgs. 231 significa anche rivisitare il sistema di deleghe e procure aziendali, rendendo più efficiente l’organizzazione e migliorando la governance complessiva dell’azienda che ne trae un vantaggio anche reputazionale che permette un accesso più semplice e meno oneroso a finanziamenti e linee di credito.
Un “Modello” adeguato ed efficiente e un organismo “vigilante” costituiscono un titolo di merito e di priorità nei processi di “cooperative compliance” fiscale, di recente introduzione, laddove l’azienda dimostri di aver istituito attraverso procedure, deleghe e controlli un sistema organico per disciplinare le transazioni finanziarie e correttamente desumerne l’impatto fiscale.
Infine per le aziende che hanno relazioni d’affari con la pubblica amministrazione, e si pensi solo a chi opera nel campo della sanità, l’adozione del modello è essenziale e, nei fatti, quasi obbligatorio.
Consente non solo di prevenire l’attribuzione di responsabilità per reati quali corruzione o concussione o indebita appropriazione di finanziamenti pubblici, ma l’adeguamento al d.lgs. 231 in tutti i suoi aspetti permette un più facile accesso a finanziamenti pubblici e la partecipazione a gare e appalti.

Marco Gradenigo
Senior Manager